Le foto del tradimento che ritraggono il partner durante un rapporto sessuale non possono essere usate in giudizio per provare l’addebito della separazione. E’ violazione della privacy. (Tribunale di Larino 9 agosto 2017 n. 398).
Nel settembre 2012 una coppia si sposa. Dopo il viaggio di nozze negli USA i due si stabiliscono in Turchia, ad Instambul, dove lui già da tempo lavora. Neanche un anno dopo, nel giugno 2013, il matrimonio è al capolinea.
Lui si rivolge al competente Tribunale italiano per chiedere la separazione dalla moglie senza il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore. L’uomo sosteneva che la moglie non aveva mai fatto nulla per ambientarsi nella nuova realtà. Perciò era solita fare rientro in Italia frequentemente, lasciandolo solo in Turchia anche per mesi.
Dal canto suo la donna racconta una situazione ben diversa. Afferma che i primi mesi di matrimonio erano stati molto sereni. Racconta dell’emozione per i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa. Di avere iniziato ad inserirsi nella realtà turca, anche dando lezioni di lingua italiana ai turchi. E che in occasione di un suo rientro in Italia, finalizzato ad ottenere il permesso di soggiorno definitivo, il marito non aveva mostrato alcuna insofferenza.
La donna svelò anche il reale motivo della fine del matrimonio. Infatti, nell’inviare una mail dall’unico pc presente nella casa coniugale, la donna si è imbattuta in un numero infinito di foto che ritraevano il marito durante rapporti sessuali. Si trattava di foto di natura inequivocabilmente pornografica, ambientate peraltro nella casa coniugale.
Di fronte a questo palese tradimento la donna chiede la separazione con addebito al marito, il mantenimento per sè, e la somma di Euro 300.000,00 a titolo di risarcimento.
A sostegno della sua richiesta di addebito la donna produce in giudizio le foto del tradimento. Sembrerebbero delle prove schiaccianti. E invece il Tribunale di Laurino rigetta la richiesta di addebito. Perché?
Perché quelle foto del tradimento immortalavano l’uomo durante lo svolgimento della sua vita sessuale. E i dati inerenti la salute e la vita sessuale sono “dati sensibili”.
E i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26 del codice della privacy (D.Lgs. 193 del 2003), possono essere diffusi solo con il consenso dell’interessato e con l’autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali.
Non ricorrendo nessuna di queste due circostanze, le foto del tradimento sono, a detta del giudicante, inutilizzabili in giudizio.
Con questa pronuncia il Tribunale di Laurino ha sancito, quindi, la prevalenza del diritto alla privacy su quello ad agire e difendersi in giudizio. Non ci resta che aspettare di vedere se la moglie ricorrerà o meno in appello.