Corte Costituzionale, 21 marzo 2025, n.33
L’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale viola gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU.
Considerando gli interessi coinvolti e la finalità stessa dell’adozione internazionale, la scelta legislativa sancita dall’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica. Essa non rispetta il principio di proporzionalità e finisce per ledere il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, ostacolando la possibilità di diventare genitori secondo un principio di solidarietà.
La norma contestata incide direttamente sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che in questo caso si manifesta nell’aspirazione alla genitorialità attraverso l’adozione di un minore straniero. Questo interesse, oltre a essere personale, assume anche una valenza di solidarietà sociale, poiché orienta il desiderio di genitorialità verso bambini e ragazzi già esistenti e bisognosi di protezione.
Il divieto in questione non è più giustificabile alla luce dell’attuale sistema giuridico. Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219), esiste un unico status filiationis (art. 315 c.c.), che non rende più necessario il legame tra questo status e la coppia coniugata per garantire al minore la massima tutela giuridica (sentenza n. 79 del 2022).
Inoltre, escludere a priori le persone singole dall’adozione non è un criterio idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso. Il legislatore stesso ha riconosciuto che anche un singolo adottante può fornire un contesto sicuro e adeguato, anche in situazioni complesse o con minori che richiedono un particolare impegno. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato l’idoneità astratta delle persone singole a offrire un ambiente stabile e armonioso.
Tale considerazione è ancora più rilevante se si tiene conto del riconoscimento del modello di famiglia monoparentale nella Costituzione. Inoltre, nell’ambito della disciplina sull’adozione, il miglior interesse del minore è garantito dal controllo giudiziale sull’idoneità concreta dell’adottante. La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato da tempo l’importanza di questa valutazione per individuare la soluzione ottimale nell’interesse del minore (sentenza n. 11 del 1981), evidenziando anche il ruolo di supporto che può essere offerto dalla rete familiare di riferimento, un elemento di cui il giudice può tenere conto nella valutazione dell’idoneità dell’adottante.