La durata del matrimonio è uno degli indicatori per stabilire l’importo del mantenimento. Quindi se il matrimonio e la convivenza sono stati brevi il mantenimento sarà ridotto (Cass 16405/2019).
Un uomo e una donna hanno deciso di separarsi dopo un breve matrimonio.
La moglie ha quindi chiesto al Tribunale di Padova l’addebito della separazione al marito. Sosteneva infatti che lui l’avesse tradita.
Inoltre ha chiesto la somma di euro 400 mensili a titolo di mantenimento.
Il giudice di prime cure, però, ha rigettato entrambe le richieste della donna che, scontenta, ha fatto appello.
Ma anche la Corte d’Appello ha rigettato le sue richieste. Oltre a non addebitare la separazione all’uomo ha anche ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento ad euro 170 mensili.
La signora non si è data certo per vinta, ed è arrivata fino in Cassazione!
Purtroppo per lei anche la Suprema Corte le ha dato torto!
Innanzi tutto sull’addebito. Gli Ermellini infatti hanno ribadito un orientamento oramai consolidato. Per addebitare la separazione all’altro coniuge, infatti, non basta che vi sia stata la violazione di uno dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., come ad esempio quello di fedeltà.
Chi richiede l’addebito infatti deve provare che la violazione del dovere coniugale ha innescato la crisi, e pertanto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Anche per quanto riguarda il mantenimento la Suprema Corte non ha potuto fare altro che confermare quanto già deciso stabilito nella precedente sentenza. Sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento, ha pesato il fatto che tra i coniugi non vi fosse una forte disparità reddituale. Ma ancor di più ha rilevato il fatto che il matrimonio avesse avuto vita breve. A tal proposito infatti la Cassazione si era già espressa con una pronuncia del 2017. Stabilendo che la durata del matrimonio è, appunto, uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell’assegno. Un matrimonio breve, quindi giustifica un mantenimento più contenuto.
La Cassazione ha anche ribadito quale sia la funzione dell’assegno di mantenimento, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite 18287/2018. L’assegno di mantenimento infatti non ha la finalità di ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ma quella di assicurare al coniuge un reddito commisurato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ti potrebbe interessare anche: “Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione”. Leggi qui