Cosa è la violenza assistita?
La violenza assistita è quella forma di maltrattamento a cui sono costretti i minori degli anni 18 compiuta attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative del minore che assiste.
Tale nozione, elaborata dalla scienza psicologica e medica, è stata fatta propria dai tecnici del diritto i quali hanno introdotto nel nostro ordinamento delle specifiche aggravanti nei casi di violenza assistita.
In particolare i riferimenti normativi nazionali sono:
l’art. 61 n. 11-quinquies c.p. e l’art. 572 comma 3 c.p.
Ebbene, entrambe le norme prevedono un aumento del trattamento sanzionatorio se il fatto di reato è commesso in presenza o in danno di un minore (o di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità).
Conseguenze della violenza assistita
Tutte le forme di violenza, specie quelle che avvengono tra le mura domestiche, hanno conseguenze dannose e devastanti nei confronti delle vittime. Allo stesso modo, conseguenze negative e devastanti subiranno i minori costretti ad assistere ad atti di reiterata violenza perpetrati ai danni di un familiare. A riguardo, pertanto, si considera persona offesa dal reato anche il minore che assiste alla violenza pur non subendola.
L’estensione della tutela alle vittime che assistono alla violenza ha una precisa finalità: prevenire ricadute di tipo psicologico e comportamentale sui minori costretti alla percezione di atti violenti ai danni di componenti della famiglia. Invero, un minore obbligato ad assistere a manifestazioni aggressive può subire conseguenze gravissime. In particolare tale partecipazione può influire negativamente sul suo processo di crescita. A sua volta il minore, da adulto, potrebbe emulare le condotte maltrattanti. Possibilità, quest’ultima, che si vorrebbe scongiurare creando strumenti di tutela e di protezione.
Strumenti di tutela
La condotta maltrattante, oltre a costituire l’elemento oggettivo di un reato particolarmente grave, il reato di maltrattamenti ex art 572 c.p., trova tutela anche in sede civile.
In particolare, il riferimento è agli ordini di protezione contro gli abusi familiari ex artt. 342-bis e ter c.c.
La tutela civilistica consiste nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinarsi a determinati luoghi del convivente violento. La suddetta tutela presuppone, per trovare applicazione, la sussistenza di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del convivente. Tale disciplina mira a tutelare le ipotesi di abuso anche quando le stesse siano prive del requisito dell’abitualità tipiche dei maltrattamenti.
Obiettivi
Purtroppo la cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha messo in evidenza un aumento senza precedenti dei casi di violenza familiare. Probabilmente ciò deriva dal moltiplicarsi delle denunce che nel passato non venivano presentate. L’obiettivo dello Stato è volto ad arginare il drammatico fenomeno e ad impedire i gravi danni sui minori obbligati a crescere e ad assistere alla violenza.
Potrebbe anche interessarti “Codice Rosso: l’entrata in vigore della legge 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica, sarà sufficiente?”, leggi qui.