Cassazione Civ., sez. I, ordinanza n. 3329/2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, ha stabilito che un genitore obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non autosufficiente non può decidere unilateralmente di adempiere offrendo ospitalità in casa invece di corrispondere un assegno economico.
La vicenda riguarda un ventiduenne studente di farmacia che aveva fatto ricorso contro la madre dopo che la Corte d’Appello di Torino aveva revocato l’assegno mensile di 800 euro, riconoscendole solo l’obbligo di pagare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative. Secondo la Corte territoriale, l’obbligo di mantenimento andava ricondotto a un’obbligazione di tipo alimentare, prevista dall’art. 443 c.c., che consente a chi è tenuto a somministrare gli alimenti di scegliere tra il versamento di un assegno e l’accoglienza in casa. Poiché la madre non aveva mai acconsentito alla scelta del figlio di andare a vivere da solo, il contributo economico non era dovuto.
La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che l’obbligo di mantenimento ha una disciplina specifica, regolata dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., che prevedono un contributo economico determinato in base al principio di proporzionalità. In particolare, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti si distingue dagli alimenti perché non è un’obbligazione alternativa, ma deve essere corrisposto in modo proporzionale alle risorse economiche dei genitori e alle esigenze del figlio.
Inoltre, la Suprema Corte ha criticato la decisione della Corte d’Appello perché non aveva considerato il tenore di vita del figlio durante la convivenza con i genitori né le condizioni economiche di entrambi, limitandosi a sottolineare che il padre già versava un assegno e che entrambi contribuivano alle spese straordinarie.
In conclusione, la Cassazione ha affermato che il genitore obbligato non può scegliere unilateralmente di adempiere al mantenimento accogliendo il figlio in casa, ma può solo chiedere che questa circostanza venga considerata ai fini della quantificazione dell’assegno. L’importo deve essere determinato tenendo conto del tenore di vita precedente, delle necessità del figlio e delle capacità economiche di entrambi i genitori.
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