Quando sorge il dovere dei nonni di versare il mantenimento per il nipote?
È legittimo porre a carico dei nonni una assegno di mantenimento in favore del nipote nel caso in cui i genitori non sono in grado di provvedere da soli.
Con ordinanza del 14 luglio 2020 n. 14951, la Corte di Cassazione conferma quando già deciso dalla Corte d’Appello di Perugia. I giudici di legittimità ribadiscono l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori del minore i mezzi necessari al suo sostentamento contribuendo così al mantenimento ed alle cure necessarie.
Si tratta, tuttavia, di un dovere sussidiario e subordinato a quello primario dei genitori che interviene solo nell’ ipotesi in cui questi non dispongano dei mezzi sufficienti al mantenimento della prole.
Il caso
Una donna adiva il Tribunale di Perugia chiedendo che i nonni del figlio provvedessero in luogo del padre al suo mantenimento. Il Tribunale accoglieva la richiesta della donna ponendo a carico del nonno l’obbligo di versare un assegno mensile pari ad € 130,00 con tale finalità. In ragione della minore età, il provvedimento onerava il nonno al versamento a mani della madre.
Con sentenza n. 312 del 2018, la Corte d’Appello di Perugia confermava il decreto del Tribunale.
Avverso tale decisione, il nonno ricorreva in Cassazione articolando due motivi.
Con il primo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 316 bis c.c., in relazione all’ articolo 360, comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe onerato il nonno prescindendo dalla valutazione delle possibilità economiche della madre. La stessa infatti lavorava e conviveva stabilmente presso la casa dei propri genitori.
Inoltre, il soccombente nonno deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione, ancora una volta, all’articolo 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe emanato il provvedimento senza tenere conto della disponibilità economica del padre che disponeva di uno stipendio fisso ma che non aveva mai versato il mantenimento dovuto.
I motivi della decisione
Per emettere la sentenza, gli Ermellini riprendono quando già in precedenza sancito nell’ ordinanza n. 10419 del 02.05.2018 nella quale viene espresso il generico dovere dei genitori di mantenere i figli facendo fronte a tutte le loro esigenze. L’articolo 148 c.c. stabilisce il loro obbligo di adempiervi proporzionalmente alle loro condizioni economiche.
Il coinvolgimento dei nonni deve essere pertanto subordinato e sussidiario a quello dei genitori. Per legge, l’obbligo degli ascendenti subentra solo quando i genitori non dispongano dei mezzi necessari a mantenere la prole.
La Cassazione precisa che la decisione presa dalla Corte di Appello è conforme al consolidato orientamento in merito. Nel caso di specie lo stipendio della madre di circa € 1.100,00 mensili è considerato insufficiente per il sostentamento del minore a maggior ragione perché malato e soggetto a terapie riabilitative.
In più, nel giudizio la donna aveva dimostrato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre.
Per tali ragioni è ritenuto legittimo disporre il coinvolgimento dei nonni, obbligati a contribuire al mantenimento del minore.
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